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Valutare e monitorare il rischio crisi: dal MEF le linee guida per le società a controllo pubblico

Le aziende che devono affrontare una crisi sono uno dei pesanti lasciti della pandemia di Covid-19. Mentre alcuni settori reagiscono meglio e altri appaiono più in sofferenza, con un mercato che ora si concentra prevalentemente sui tempi e sulle modalità della ripresa economica e produttiva, una corretta analisi e gestione della crisi aziendale è decisiva per il possibile rilancio di un’azienda in difficoltà e per l’uscita da questa complicata fase di passaggio. A questa situazione non si sottraggono le società a controllo pubblico, che rappresentano una realtà di rilievo nel panorama economico italiano. Proprio in questo delicato momento per l’economia del nostro Paese, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha posto l’accento sull’importanza della valutazione del rischio di crisi aziendale, come definito dall’art. 6 del D.lgs. 175/2016, il TUSP o Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Facciamo un passo indietro: il Testo unico o TUSP del 2016 rende omogeneo un quadro normativo fino a quel momento frammentato sulle società a partecipazione pubblica: il regime generale, infatti, era delineato dal Codice Civile a cui si erano andate sommando, nel corso degli anni e in maniera non coordinata, una serie di disposizioni normative di carattere speciale che avevano come oggetto la costituzione, la gestione e il mantenimento delle quote nelle società partecipate. Obiettivo dichiarato del TUSP è quindi quello di chiarire, semplificare, garantire e tutelare la promozione della concorrenza, puntando all’efficienza, all’efficacia e all’economicità delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

Le norme contenute nel provvedimento dedicano ampio spazio alla valutazione e al monitoraggio del rischio di crisi aziendale e al governo societario. In particolare, l’art. 6 è dedicato all’organizzazione e alla gestione delle società a controllo pubblico e, nel dettaglio, il comma 2 prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le controllate predispongono annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio (comma 4). L’art. 14, poi, è completamente dedicato alla crisi d’impresa perché nel caso emergano, nei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo ha l’obbligo di adottare “senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento” (art. 14, comma 2). La mancata adozione di provvedimenti adeguati “costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile”.

Proprio all’inizio di quest’anno, la Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle P.A. individuata nel Dipartimento del Tesoro ha predisposto lo schema del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale per le società a controllo pubblico, articolandolo in quattro sezioni:

  1. Descrizione del sistema di controllo interno di gestione dei rischi aziendali
  2. Individuazione degli indici/indicatori quantitativi e qualitativi
  3. Determinazione delle soglie di allarme
  4. Descrizione dell'attività di monitoraggio e reporting dei rischi aziendali

Più in concreto, il documento fornisce innanzi tutto una definizione di rischio di crisi aziendale come la “probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un'impresa, non solo per il profilo economico-finanziario, ma – più in generale – aziendale”. Per questo, il Programma di valutazione del rischio aziendale deve aiutare a “monitorare costantemente lo stato di salute della società alla luce del principio di continuità aziendale”, con verifiche periodiche (almeno semestrali) dei rischi aziendali (il cosiddetto risk assessment) anche attraverso specifici indicatori non solo quantitativi ma anche qualitativi sulle diverse aree di rischio (Strategici, Processo, Information Technology, Finanziari). Vanno quindi individuate delle soglie di allerta, che devono servire ad attivare tutti gli strumenti necessari a gestire (se non si riesce a evitare) la possibile crisi. Infine, va implementata una attività di adeguato reporting e monitoraggio dei rischi aziendali in grado di identificare tempestivamente per ogni processo organizzativo i rischi prioritari da mitigare.

Inoltre, il documento richiama anche il fatto che la corretta implementazione delle attività di monitoraggio dell’ente pubblico, socio delle società partecipate, è sotto la lente della Corte dei Conti. La magistratura contabile, infatti, verifica che l’ente controllante valuti in maniera adeguata i riflessi delle eventuali crisi aziendali sui propri equilibri economico-finanziari.

Il MEF, quindi, ha delineato e precisato la cornice dentro cui le società a partecipazione pubblica possono muoversi per monitorare il rischio crisi. Si tratta di un’occasione preziosa per intraprendere un percorso di sviluppo e implementazione di un sistema strutturato di individuazione, misurazione e gestione dei rischi aziendali. In questo processo sarà fondamentale che le organizzazioni possano fare affidamento su soluzioni integrate, veri e propri piani di risk management a 360 gradi, come quello proposto ad hoc da Marsh Advisory proprio sulla base delle norme ex art. 6 del TUSP. Serve infatti una metodologia che possa offrire sostegno per rendere operativi i vari aspetti indicati dal Testo Unico e raccomandate dal MEF, soprattutto in un momento di passaggio economico e delicato come quello che attualmente stiamo vivendo. Dallo sviluppo del programma di valutazione del rischio, al risk assessment periodico e al monitoraggio dei rischi aziendali, dalla predisposizione delle linee guida sulla costituzione dell’ufficio di controllo interno ai regolamenti sulla tutela della concorrenza, fino al supporto per la relazione sul governo societario: tutti passaggi che, se integrati e resi omogenei, rendono possibile una reale valutazione e monitoraggio delle crisi d’impresa.